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Rapporti Dormienti

Con il D.P.R. n° 116 del 22/06/2007 è stato emanato il Regolamento di attuazione dell’art.1, comma 345, Legge 23 dicembre 2005 n° 266 (Finanziaria 2006), che ha istituito un apposito fondo per indennizzare i risparmiatori vittime di frodi finanziarie. Tale fondo sarà alimentato dal trasferimento delle somme giacenti sui rapporti bancari e del comparto assicurativo, definiti come “dormienti“.

Vengono dichiarati “dormienti” i rapporti bancari o assicurativi che per dieci anni, decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme, non hanno subito movimentazione da parte del titolare o di un suo delegato; sono escluse le operazioni compiute dall’intermediario creditizio autonomamente, quali contabilizzazione di interessi, dividendi, bolli, etc.. Rientrano nell’applicazione del Regolamento i depositi di somme di denaro (ad esempio, libretti di deposito a risparmio, certificati di deposito, conti correnti con saldo avere) e di strumenti finanziari in custodia e amministrazione (dossier titoli). Sono esclusi i casi in cui il valore dei beni relativi ai predetti rapporti non superi i 100 euro.

I rapporti sopra citati fuoriescono dallo stato di “dormienza” nei seguenti casi:

  • rapporti “nominativi” se l’intestatario o suo delegato, entro 180 giorni dalla ricezione della raccomandata inviata dalla Banca, effettui una movimentazione del rapporto o provveda a trasmettere alla Banca una comunicazione in merito al rapporto in questione;
  • rapporti “al portatore” se il legittimo possessore, entro 180 giorni dalla pubblicazione dei dati relativi, effettui una movimentazione del rapporto o provveda a trasmettere alla Banca una comunicazione in merito al rapporto in questione.

Decorso il suddetto termine il deposito “dormiente” deve essere estinto, ai sensi dell’art. 3 del provvedimento, salvo che il titolare non effettui un’operazione o movimentazione (come tale si intende anche la comunicazione espressa alla Banca di voler proseguire nel rapporto). Le somme depositate saranno, quindi, trasferite ad un Fondo pubblico (il fondo di cui all’art. 1 comma 343 della L. 266/2005).

Le eventuali richieste di rimborso, da parte degli aventi diritto, delle somme versate al Fondo di cui all’art. 1, comma 343, della Legge 23 Dicembre 2005, n. 266 potranno essere indirizzate alla “Consap S.p.A. – Rif. Rapporti Dormienti – Via Yser, 14 – 00198 Roma”, con le modalità previste dalla sotto allegata Circolare Ministeriale del 3 Novembre 2010.

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